
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), è stato introdotto un nuovo obbligo assicurativo per le imprese italiane e per quelle estere con una stabile organizzazione in Italia. A partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese dovranno stipulare una polizza per coprire i danni subiti dalle loro immobilizzazioni materiali a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’obiettivo della norma è quello di redistribuire il rischio economico tra Stato e imprese, garantendo così una maggiore protezione per il tessuto produttivo in caso di eventi distruttivi. Il regolamento attuativo, definito con il DM 18/2025, specifica le modalità operative di questa nuova assicurazione obbligatoria.
Chi deve stipulare l’assicurazione e chi è esonerato
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel nostro Paese, a prescindere dalla loro iscrizione alla sezione ordinaria o speciale del Registro delle Imprese.
Fanno eccezione le imprese agricole, già tutelate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni da eventi meteoclimatici. Queste ultime, pertanto, non dovranno sottoscrivere una polizza aggiuntiva.
Quali beni sono coperti dall’assicurazione
L’assicurazione obbligatoria riguarda esclusivamente i danni subiti dalle immobilizzazioni materiali, ovvero:
- Terreni e fabbricati,
- Impianti e macchinari,
- Attrezzature industriali e commerciali.
La copertura si applica non solo ai beni di proprietà dell’impresa, ma anche a quelli utilizzati in locazione, comodato o leasing.
Sono invece esclusi i beni già coperti da polizze assicurative analoghe, così come gli immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie. Inoltre, la norma non include i beni dell’attivo circolante, come le scorte di magazzino.
Quali eventi copre la polizza
L’assicurazione è pensata per proteggere le imprese dai danni causati da eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Tra questi rientrano:
- Terremoti,
- Alluvioni,
- Frane,
- Inondazioni,
- Esondazioni.
Tuttavia, la copertura non si estende ai danni derivanti da conflitti armati, terrorismo, sabotaggi o contaminazioni chimiche e nucleari. Sono esclusi anche i danni causati direttamente dall’azione umana, così come quelli subiti da terzi a seguito di un evento calamitoso.
Quanto costa la polizza e quali sono i massimali
I costi dell’assicurazione saranno calcolati in base a fattori di rischio, come l’ubicazione dell’azienda e la vulnerabilità dei beni da assicurare. Inoltre, se l’impresa adotta misure per ridurre il rischio, il premio potrà essere proporzionalmente ridotto.
Le polizze possono prevedere una franchigia (cioè una parte del danno a carico dell’impresa). In particolare:
- Per coperture fino a 30 milioni di euro, la quota a carico dell’impresa non può superare il 15% del danno.
- Oltre questa soglia e per le grandi imprese (fatturato sopra i 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), il livello di copertura sarà stabilito liberamente tra le parti.
Anche i massimali di copertura variano in base all’importo assicurato:
- Per importi fino a 1 milione di euro, il risarcimento coprirà il valore totale.
- Tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo sarà pari al 70% della somma assicurata.
- Sopra i 30 milioni, i limiti di copertura saranno oggetto di negoziazione tra le parti.
Tempistiche e sanzioni per chi non si adegua
Le imprese avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per sottoscrivere la polizza, mentre quelle del settore pesca e acquacoltura avranno una proroga fino al 31 dicembre 2025.
Le compagnie assicurative, dal canto loro, dovranno adeguare le polizze esistenti entro il 29 marzo 2025 e applicare le nuove condizioni al primo rinnovo utile.
Chi non si adegua a questo obbligo rischia gravi conseguenze. Infatti, le imprese che non stipuleranno la polizza potrebbero essere escluse da contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche, anche in caso di calamità naturali.
Le compagnie assicurative che rifiutano di offrire la copertura o che cercano di aggirare l’obbligo potranno incorrere in sanzioni da 100.000 a 500.000 euro.
Tabella sintetica
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Normativa di riferimento | L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), DM 18/2025 |
Obbligo | Assicurazione per danni alle immobilizzazioni materiali causati da eventi catastrofali |
Soggetti obbligati | Imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione in Italia |
Esclusioni | Imprese agricole (coperte dal Fondo mutualistico nazionale) |
Beni coperti | Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (anche in locazione, leasing, comodato) |
Beni esclusi | Magazzino, beni già assicurati, immobili abusivi o senza autorizzazioni edilizie |
Eventi coperti | Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni |
Eventi esclusi | Danni da guerra, terrorismo, sabotaggi, contaminazione nucleare o chimica, danni a terzi |
Franchigia (scoperto a carico dell’impresa) | – Fino a 30 milioni di euro → massimo 15% del danno – Oltre 30 milioni di euro → libero accordo tra le parti |
Massimali di copertura | – Fino a 1 milione di euro → copertura totale – Da 1 a 30 milioni di euro → copertura al 70% – Oltre 30 milioni di euro → libero accordo tra le parti |
Termine per adeguarsi | – 31 marzo 2025 per tutte le imprese – 31 dicembre 2025 per pesca e acquacoltura |
Adeguamento assicurazioni | Entro 29 marzo 2025 per modificare i testi di polizza |
Sanzioni per imprese inadempienti | Esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche |
Sanzioni per compagnie assicurative | Da 100.000 a |